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PosterLucca2009Apre giovedì 29 ottobre la tradizionale, imprescindibile manifestazione lucchese, a cui la Scuola è presente per incontrare le persone interessate ai corsi e con eventi organizzati e condotti appositamente.

Domenica, 1 novembre alle ore 12.00, presso la Sala Incontri della Camera di Commercio la Scuola presenta i corsi 2010.

La Scuola partecipa inoltre agli Incontri con gli editor secondo il calendario seguente (tra parentesi i docenti presenti):
Giovedì 29 ottobre, ore 14.00 (Andrea Plazzi, Fabrizio Iacona)
Venerdì 30
ottobre, ore 12.00 (Andrea Plazzi, Fabrizio Iacona)
Sabato 30
ottobre, ore 15.00 (Andrea Plazzi, Marco Ficarra)
Domenica 1 novembre,
ore 15.00 (Andrea Plazzi, Marco Ficarra)

A cura della Scuola, sono anche organizzati i seguenti incontri ed eventi speciali:

BOLLORTOLANI Un incontro-spettacolo tra il più funanbolico e brillante pianista italiano e il Divo incontrastato del fumetto degli ultimi anni. Stefano Bollani e Leo Ortolani in una performance fumettistico-musicale tutta da scoprire.

LAVORARE COL FUMETTO Una serie di incontri condotti da Andrea Plazzi sulle professioni che ruotano intorno all’editoria a fumetti e i relativi problemi. Gli argomenti dei tre appuntamenti di quest’anno: traduzione, diritto d’autore e gli strumenti del disegno.

Nella frase “Ma Rat-Man è intraducibile” ci va il punto interrogativo?
Andrea Plazzi (editor; co-traduttore in Inglese di RAT-MAN) e Mirko Tavosanis (Università di Pisa, Dipartimento di Italianistica) discutono un caso di traduzione. Interviene Leo Ortolani.
Venerdì 30 ottobre, ore 15.00, Sala Incontri Camera di Commercio

La tutela degli autori: la Dottrina Eisner
The Spirit è un modello esportabile? La negoziazione dei diritti d’autore nell’editoria a fumetti.
Raffaella Pellegrino (Studio d’Ammassa & Associati; Università di Bologna) discute uno storico modello di gestione del diritto d’autore di un’opera a fumetti.
Sabato 31 ottobre, ore 12.00, Sala Incontri Camera di Commercio

Tecniche e strumenti: fumetti fatti a macchina
Incontro con Massimo Semerano sull’utilizzo dei programmi “Painter”, “Manga Studio” e “Sketchbook” per la creazione e l’elaborazione di storie a fumetti.
Domenica 1 novembre, ore 14.00, Showcase

La lezione del 28 marzo, tenuta da Raffaella Pellegrino (Università di Bologna, Studio d’Ammassa & Associati) ha proposto gli elementi fondamentali del diritto d’autore, insieme all’analisi di alcuni contratti. Di seguito una sintesi di alcuni concetti espressi nella giornata.

In materia di diritto d’autore a livello nazionale si fa riferimento agli articoli 2575-2583 del codice civile e soprattutto alla legge n. 633 del 22 aprile 1941, che protegge le opere di ingegno a carattere creativo, concretamente espresse, appartenenti ad uno dei settori artistici indicati dalla legge.

Le opere tutelate possono essere originarie o derivative (elaborate); in particolare, per queste ultime è considerato autore chi esegue l’elaborazione. Tra queste si riconoscono per esempio le traduzioni in altra lingua, in cui il traduttore è autore dell’opera elaborata, mantenendo salvi i diritti sull’opera originaria.

Le opere tutelate possono essere semplici, quando l’autore è unico, o complesse quando ci sono più autori. In questo caso esiste un’ulteriore suddivisione in opere di collaborazione, collettive e composte.

Le opere in collaborazione sono create con il contributo indistinguibile e inscindibile di più autori, coautori dell’opera in misura uguale.
Le opere collettive sono costituite dalla riunione di opere o parti di opere con carattere di creazione autonoma (ad es. dizionari, enciclopedie, riviste).
Le opere composte sono create con il contributo di più autori, distinguibile sul piano personale, ma inscindibile sul piano estetico.

L’opera a fumetti rientra nei requisiti di tutela del diritto d’autore in genere come opera composta, in cui disegnatore e sceneggiatore sono entrambi autori in maniera distinguibile, ma inscindibile nella fruizione dell’opera. Nel caso di fumetti seriali o di un personaggio già esistente, l’opera a fumetti può essere elaborata rispetto a un’opera originaria.

Un personaggio di fantasia può essere considerato un’opera di ingegno, ma per essere tutelato deve essere ben delineato e originale, con sufficienti elementi di differenziazione. Può inoltre essere tutelato ulteriormente da un marchio, con funzione distintiva, che può essere registrato.

Un personaggio a fumetti con caratteristiche tipiche, creato da uno sceneggiatore e da un disegnatore, è un’opera in collaborazione per cui l’ulteriore utilizzazione o modificazione del personaggio richiede l’accordo di entrambi i coautori, così come per lo sfruttamento economico.

Il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera d’ingegno e si compone di due parti fondamentali: una patrimoniale e una morale.

Il diritto patrimoniale d’autore include, tra gli altri, il diritto alla pubblicazione, riproduzione, trascrizione, distribuzione, raccolta, traduzione dell’opera e ha durata fino a 70 anni dalla morte dell’autore.

Il diritto morale prevede il diritto di paternità e integrità dell’opera, il diritto di inedito e di ritiro dell’opera dal commercio, ed è un diritto imprescrittibile.

L’autore ha diritto a percepire un compenso per le vendite successive alla prima cessione di opere delle arti figurative e di manoscritti originali, detto diritto di seguito, inalienabile e non rinunciabile, che dura fino a 70 anni dalla morte dell’autore. Alla SIAE è affidata l’attività di percezione e ripartizione di questo compenso.

Il diritto di utilizzazione dell’opera e i diritti connessi al diritto d’autore possono essere liberamente trasferiti e tale trasmissione deve essere provata per iscritto.

Esistono diversi tipi di contratti di diritto d’autore con cui vengono ceduti o concessi i diritti, con eventuali limitazioni geografiche e temporali.

Il contratto di edizione per le stampe è il contratto con cui l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare e diffondere l’opera per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, per la durata massima di 20 anni.
Il contratto di edizione per opera da creare
si riferisce ad una determinata opera di futura creazione e non può vincolare l’autore per un periodo di tempo superiore a 10 anni; dopo che l’opera è venuta ad esistenza si applica il termine ventennale del contratto di edizione.

Il contratto di edizione può essere per edizione, quando conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent’anni dalla consegna, o a termine, quando conferisce all’editore il diritto di eseguire il numero di edizioni che stima necessario durante il termine stabilito, che non può eccedere venti anni, indicando però il numero minimo di esemplari di ogni edizione.

Il contratto di commissione d’opera prevede invece una cessione dei diritti al committente, nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto.

In caso di contratti di edizione, la proprietà delle tavole originali si intende dell’autore, salvo diversamente indicato, mentre nel caso di un’opera su commissione le tavole si considerano di proprietà del committente. In entrambi i casi è fatta salva la diversa volontà delle parti.

La legge sul diritto d’autore non disciplina direttamente il fumetto, per la cui disciplina si farà comunque riferimento ai principi generali che regolano la materia; inoltre, spesso la realtà dei fatti è distante dalle norme e questo è uno dei motivi per cui è in corso una proposta di riforma della legge sul diritto d’autore.


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